Statuto Comunale
COMUNE DI URAGO D’OGLIO
- La comunita’ di Urago d’Oglio e’ ente autonomo locale della Repubblica Italiana.
- Essa trova la sua rappresentativita’ nei principi fondamentali della Costituzione e delle leggi dello Stato.
L’autogoverno della comunita’ si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.
ART 2 : FINALITA’
Il comune propugna la promozione umana, la parita’ uomo donna, lo sviluppo socio economico; rifiuta qualsiasi forma di discriminazione.
- Persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati.
- Promuove la partecipazione dei cittadini all’amministrazione.
- Propugna la solidarieta’ e si impegna nella realizzazione di un sistema di sicurezza sociale posto a difesa dei soggetti a rischio di emarginazione.
- Tutela l’ambiente e il territorio quali risorse poste al servizio dell’uomo.
Valorizza il lavoro, la cultura, la liberta’ religiosa e politica.
ART 3 : PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE
Il comune contribuisce alla determinazionei degli obiettivi contenuti nei programmi dello stato e della regione avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio.
- Il comune realizza le proprie finalita’ attraverso lo strumento della programmazione, auspicando una piu’ incisiva autonomia quale presupposto dello strumento programmatorio.
Il comune coopera con gli altri comuni, con la provincia e la regione, secondo le forme previste dalla legge e dallo statuto.
ART 4 : TERRITORIO E SEDE COMUNALE
Il territorio del comune si estende per ettari 1064; confina a sud con il comune di Rudiano, a nord con i comuni di Pontoglio e Chiari, ad est con i comuni di Chiari e di Rudiano e a ovest con il comune di Calcio (provincia di Bergamo).
- Il palazzo civico, sede comunale, e’ ubicato in piazza Guglielmo Marconi.
Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. Per particolari esigenze il consiglio comunale puo’ riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
ART 5 : ALBO PRETORIOi
L’albo pretorio, in cui sono pubblicati gli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e regolamenti, e’ ubicato nell’atrio della sede comunale, ad eccezione degli atti deliberativi di giunta e di consiglio che sono esposti in apposito albo pretorio ubicato nello spazio destinato al pubblico degli uffici comunali.
- La pubblicazione degli atti ed avvisi deve garantire l’accessibilita’, l’integralita’ e la facilita’ di lettura.
E’ compito dell’incaricato al servizio di segreteria curare la pubblicazione nei tempi e nei modi previsti dalla legge, nonche’ corredare la pubblicazione di un elenco cronologico aggiornato, riferito all’anno amministrativo in corso, degli atti deliberativi.
ART 6 : STEMMA E GONFALONE
Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Urago d’Oglio e con uno stemma ed un gonfalone descritti come appresso: partito nel primo di argento all’aquila di nero coronata di oro, dal volo apostrofato, uscente dalla partizione, al secondo di azzurro, alla torre al naturale merlata alla ghibellina di quattro e al muraglione che la congiunge alla partizione, e sollevato dalla base piramidale della torre, il tutto fondato sulla campagna di verde, al capo di rosso. Segno esterno del comune. Gonfalone: partito di azzurro e di bianco caricato dell’arma sopra descritta.
PARTE I : ORDINAMENTO STRUTTURALE
TITOLO I : ORGANI ELETTIVI
ART 7 : ORGANI
Gli organi elettivi del comune sono: il consiglio comunale, la giunta comunale e il sindaco.
ART 8 : CONSIGLIO COMUNALE
Il consiglio comunale e’ l’espressione istituzionale della sovranita’ popolare.
- Il consiglio comunale e’ composto, oltre che dai consiglieri stabiliti con riferimento alla popolazione, anche al sindaco.
La durata del mandato del consiglio comunale e’ fissata in quattro anni.
ART 9 : COMPETENZE E ATTRIBUZIONI
Il consiglio comunale, rappresentando la volonta’ della comunita’, determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo.
- Agisce nella sfera delle competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni secondo i principi contenuti nello statuto e nel regolamentoi.
- E’ dotato di autonomia organizzativa e funzionale.
- Compie gli atti fondamentali legati al metodo programmatorio finalizzandoli agli obiettivi da conseguire.
- Informa la sua azione alle regole qualificanti il buon andamento della pubblica amministrazione.
Il consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo comunicati dal sindaco nella prima seduta successiva alla elezione.
ART 10 : SESSIONI E CONVOCAZIONE
L’attivita’ del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
- Di norma le sessioni del consiglio comunale sono ordinarie, sono invece straordinarie le sessioni in cui le proposte deliberative sono aperte al pubblico, con facolta’ di parola dei cittadini intervenuti.
- Il consiglio e’ convocato dal sindaco che ne formula l’ordine del giorno sentita la giunta comunale, il capo gruppo di maggioranza e il capo gruppo di minoranza.
Il sindaco e’ tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore ai venti giorni quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.
ART 11 : COMMISSIONI
Il consiglio comunale detta i criteri generali per la costituzione delle commissioni.
- Le commissioni possono essere ordinarie, straordinarie e speciali.
Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, puo’ istituire al proprio interno commissioni di indagine sull’attivita’ dell’amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinate all’interno del regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
ART 12 : CONSIGLIERI
La posizione giuridica e lo statuto dei consiglieri sono regolati dalla legge.
- Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha riportato il maggior numero di voti.
- Le dimissioni dei consiglieri dalla carica sono presentate al consiglio comunale. Tali dimissioni sono irrevocabili e non necessitano della presa d’attoi. Il consigliere dimissionario conserva tutte le sue prerogative fino alla surrogazione dello stesso da parte del consiglio comunale. Il consiglio comunale provvede alla surrogazione obbligatoriamente entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
- Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco, nonche’ della giunta.
- Qualora, durante il quadriennio, rimanga vacante per qualsiasi, causa, anche se sopravvenuta, un posto di consigliere il seggio e’ attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.
- Il consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimentoi di sospensione, provvede alla sostituzione del consigliere sospeso ai sensi dell’articolo 15 comma 4 bis, della legge 19.3.1990 n. 55, come modificato dall’articolo 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16, con altro consigliere in via temporanea fin tanto che dura la sospensione.
- I consiglieri comunali hanno la facolta’ di presentare interrogazioni ed ogni altra istanzai di sindacato ispettivo. Il sindaco o gli assessori rispondono alle stesse entro trenta giorni. Le modalita’ della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
In caso di scioglimento del consiglio decadono il sindaco e la giunta.
ART 13 : DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI
Le modalita’ e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
ART 14 : GRUPPI CONSILIARI
I consiglieri si costituiscono in gruppi rappresentativi del criterio maggioritario, nonche’ di eventuali sopraggiunte articolazioni. Il nominativo dei capi gruppo viene comunicato al segretario comunale. L’ufficializzazione dei capi gruppo avviene in sede di consiglio comunale.
Il regolamento puo’ prevedere la conferenza dei capi gruppo e le relative attribuzioni.
ART 15 : GIUNTA COMUNALE
La giunta comunale e’ l’organo di governo del comune.
- Essa e’ composta dal sindaco che la presiede e da numero due assessori effettivi tra cui un vice sindaco.
Viene prevista la facolta’ di nominare due assessori esterni al consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilita’ e di eleggibilita’ alla carica di consigliere.
ART 16 : FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE
La giunta e’ convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l’ordine del giorno tenuto conto degli argomenti proposti dagli assessori.
ART 17 : ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
Alla giunta comunale compete l’adozione di tutti gli atti amministrativi che discendono da direttive programmatiche elaborate dal consiglio o che afferiscono all’autonoma sfera d’azione, per giurisdizione, della stessa giunta. La giunta collabora con il sindaco nell’amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali; collabora inoltre con il sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio.
La giunta nell’esercizio delle attribuzioni di governo: A) nomina le commissioni consiliari, le commissioni ordinarie, le commissioni straordinarie, la commissione edilizia, la commissione esaminatrice dei concorsi e tutte le altre commissioni previste dalla legge nonche’ dallo statuto; B) elabora proposte operative o progetti politici da sottoporre alle determinazioni del consiglio comunale; C) propone al consiglio comunale i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ad enti o persone; D) traduce in atti deliberativi le scelte amministrative maturate in sede referente da parte delle commissioni consiliari; E) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttivita’ dell’apparato, sentito il segretario comunale; F) riferisce trimestralmente al consiglio comunale tramite una relazione che resoconta sui flussi finanziari di cassa; G) vigila sul buon andamento della pubblica amministrazione.
ART 18 : ELEZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vice sindaco, dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non puo’ essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del sindaco.
ART 19 : SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE
Le sedute di giunta comunale possono essere pubbliche nei limiti previsti dalla legge e dall’autonoma discrezionalita’ della stessa giunta.
ART 20 : SINDACO
Il sindaco e’ il capo del governo locale.
- Il sindaco e’ eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge.
- La durata del mandato del sindaco e’ fissata in quattro anni. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non e’ allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.
- In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco, la giunta decade e il consiglio viene sciolto anticipatamente. In tal caso il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alle nuove elezioni. Le funzioni di sindaco sono svolte dal vice sindaco.
- Il sindaco, quale componente del consiglio, pur se eletto a suffragio universale e diretto e’ consigliere comunale a tutti gli effetti, per cui nel calcolo del numero dei consiglieri per rendere legale la seduta del consiglio ed a lui si applicano tutte le prerogative dei consiglieri.
Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti dello scioglimento del consiglio, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.
ART 21 : ATTRIBUZIONI
Il sindaco organo responsabile dell’amministrazione del comune, nelle sue attribuzioni: A) ha rappresentanza legale dell’ente; B) convoca il consiglio comunale con atto formale e la giunta comunale con atto informale; C) presiede la giunta e il consiglio comunale; D) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti. E) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge; F) ha facolta’ di delega; G) coordina l’attivita’ degli assessori; H) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi, costituendo l’apposito ufficio comunale; I) il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico; L) il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalita’ ed i criteri stabiliti dall’articolo 51 della legge 142/90. Le modalita’ di nomina e di attribuzione degli incarichi sono disciplinate da un apposito regolamento comunale; M) il sindaco puo’ revocare uno o piu’ assessori dandone comunicazione al consiglio.
ART 22 : VICE SINDACO
Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonche’ nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione adottata ai sensi dell’articolo 15, comma 4 bis, della legge n. 55/1990 come modificato dall’articolo 1 della legge n. 16/1992. In caso di assenza o impedimento temporaneo del vice sindaco l’esercizio delle proprie funzioni e’ affidato all’assessore piu’ anziano d’eta’ TITOLO II ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
ART 23 : SEGRETARIO COMUNALE
Il segretario comunale e’ l’organo burocratico cui e’ affidata la gestione dell’ente.
- Egli la esercita avvalendosi degli uffici nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e funzione di gestione amministrativa.
- Lo stato giuridico, il ruolo, le funzioni del segretario comunale sono disciplinate dalla legge.
- L’attivita’ del segretario comunale si svolge in intrinseca connessione con l’attivita’ del consiglio, della giunta e del sindaco, dal quale ultimo il medesimo segretario dipende funzionalmente.
Nel conseguimento degli obiettivi dell’ente interviene nelle materia di competenza, con potesta’ di iniziativa, autonomia di scelta degli strumenti operativi.
ART 24 : ATTRIBUZIONI
Le attribuzioni del segretario comunale sono distinte in: A) attribuzioni gestionali; B) attribuzioni consultive; C) attribuzioni di sovraintendenza, direzione e coordinamento; D) attribuzioni di garanzia e legalita’.
ART 25 : ATTRIBUZIONI GESTIONALI
Le attribuzioni gestionali connotano il complesso delle funzioni che disciplinate dalla legge e dal regolamento, garantiscono il buon andamento dell’ente.
In particolare il segretario adotta i seguenti atti: A) predisposizione di programmi attuativi, di progetti organizzativi sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi; B) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali per la realizzazione degli obiettivi fissati dagli organi collegiali; C) ordinazione di beni e servizi legittimati da atti deliberativi; D) liquidazione di spese regolarmente ordinate secondo le scadenze correnti; E) presidenza commissione concorso secondo le norme fissate dal regolamento; F) rogazione dei contratti; G) verifica della fase istruttoriai dei provvedimenti e degli atti ad essi conseguenziali; H) verifica dell’efficacia e dell’efficienza dell’attivita’ degli uffici e del personale ad essi preposto.
ART 26 : ATTRIBUZIONI CONSULTIVE
Le attribuzioni consultive fanno capo alla peculiarita’ professionale e alla competenza tecnico giuridica del segretario comunale. Esse si sostanziano: A) nella formulazione di pareri o valutazioni su richiesta dei consiglieri, degli assessori, del sindaco. B) nel controllo di legittimita’ degli atti demandatigli per legge.
ART 27 : ATTRIBUZIONI DI SOVRAINTENDENZA DIREZIONE
COORDINAMENTO
Le attribuzioni di sovraintendenza, direzione, coordinamento afferiscono al ruolo dirigenziale del segretario comunale. Tali attribuzioni si esplicitano: A) nell’azione di impulso, controllo, direzione nei confronti degli uffici e del personale; B) nell’autorizzare le prestazioni straordinarie, i congedi, i permessi e le missioni del personale, con l’osservanza delle norme vigenti e del regolamento; C) nell’adottare i provvedimenti di mobilita’ interna con l’osservanza delle modalita’ previste dagli accordi in materia; D) nella contestazione degli addebiti, nella proposizione di provvedimenti disciplinari, nell’adozione delle sanzioni previste dalla legge a carico del personale.
ART 28 : ATTRIBUZIONI DI LEGALITA’ E GARANZIA
Le attribuzioni di legalita’ e garanzia qualificano la posizione del segretario comunale quale funzionarioi dell’amministrazione statale: esse comprendono: A) la partecipazione, in veste documentate, alle sedute degli organi collegiali; B) la ricezione delle richieste dei consiglieri, secondo le modalita’ previste dalla legge e dal regolamento, delle deliberazioni di giunta da sottoporre al controllo preventivo di legittimita’; C) la presidenza dell’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum; D) la trascrizionei degli atti deliberativi al comitato di controllo e l’attestazione, su dichiarazione del messoi comunale, dell’avvenuta pubblicazione all’albo e della esecutivita’ dei provvedimenti e degli atti dell’ente. CAPO II
ART 29 : UFFICI
Gli uffici rappresentano l’insieme dell’apparato organizzatore, costituiti da uomini e mezzi destinati ad assolvere compiti ausiliari e strumentali.
ART 30 : PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI
Gli uffici informano la loro attivita’, nell’assetto integrante dell’ente, nei seguenti principi: A) organizzazione del lavoro non piu’ per singoli atti, bensi’ per progetti obiettivo; B) formazione, responsabilizzazione, aggiornamento del personale; C) superamento della rigidita’ contrattuale con adozione di un modello culturale di elasticita’ delle strutture di servizio e del personale; D) informatizzazione degli uffici, tali da consentire, con il supporto dell’innovazione tecnologica, una deburocratizzazione delle procedure; E) analisi e individuazione della produttivita’ e dei carichi di lavoro e del grado di efficacia dell’attivita’ svolta da ciascuna unita’ dell’apparato. L’individuazione delle forme e delle modalita’ di organizzazione e di gestione della struttura interna e’ definita dal regolamento.
ART 31 : STRUTTURA
La struttura interna verra’ suddivisa, secondo le norme regolamentari, in unita’ strutturali di servizio e sara’ articolata in unita’ operativa funzionale alle finalita’ dell’ente.
Il comune auspica l’istituzione di un proprio servizio di tesoreria in ossequio al principio di autonomia finanziaria stabilito dalla legge di riforma delle autonomie localii.
ART 32 : PERSONALE
Il personale degli uffici e’ costituito dai pubblici dipendenti in rapporto di servizio, di ruolo e non di ruolo.
- La disciplina del personale e’ riservata agli atti normativi dell’ente che danno esecuzione alle leggi e allo statuto. Il regolamento disciplinera’ in particolare: A) la struttura organizzativo funzionale; B) la dotazione organica; C) le modalita’ di assunzione e cessazione dal servizio; D) i diritti, doveri e sanzioni; E) modalita’ organizzative della commissione disciplina prevista per legge; F) il ricorsoi a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalita’ per obiettivi determinati e con convenzione a termine.
- La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, puo’ avvenire mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico, eccezionalmente, e con deliberazionei motivata di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
Tali incarichi presuppongono la vacanza nell’organigramma di profili dirigenziali idonei allo svolgimento di mansioni altamente qualificate. L’incarico avra’ durata semestrale e puo’ essere rinnovato soggiacendo per tutto il resto a quanto previsto dalla legge.
ART 33 : SERVIZI PUBBLICI LOCALI
I servizi pubblici sono forme particolari dell’azione locale che nel perseguire scopi e finalita’ di rilevanza sociale operano nell’interesse della comunita’.
- I servizi pubblici, riservati per legge alla competenza del comune, sono ordinati secondo le norme statutarie e regolamentari.
- La gestione dei servizi pubblici si realizza attraverso diverse forme e in particolare: A) gestione in economia; B) gestione in concessione; C) gestione a mezzo di azienda speciale; D) gestione a mezzo di istituzione; E) gestione a mezzo di societa’ per azioni.
- La scelta della forma di gestione per ciascun servizio avviene previa valutazione comparativa delle forme previste dalla legge e dal presente statuto.
Nell’organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione a tutela degli utenti.
ART 34 : GESTIONE IN ECONOMIA
La gestione in economia riguarda servizi di modeste dimensioni e di contenuta complessita’ che vengono gestiti, con diritto di privativa, dal comune e sono disciplinati da appositi regolamenti.
ART 35 : GESTIONE IN CONCESSIONE
La gestione in concessione fa riferimento a servizi che per ragioni tecniche, economiche e di opportunita’ sociale vengono concesse a terzi, secondo le norme dettate dal regolamento.
ART 36 : GESTIONE A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE
La gestione a mezzo di azienda speciale interessa servizi a rilevanza economica e imprenditoriale. L’azienda speciale e’ un ente strumentale dell’ente locale, dotata di personalita’ giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal consiglio comunale.
L’ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dalla legge, dai propri statuti e dalle norme regolamentari.
ART 37 : GESTIONE A MEZZO DI ISTITUZIONE
La gestione a mezzo di istituzione afferisce all’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale. L’istituzione e’ un organismo strumentale dell’ente locale, dotata di autonomia gestionale.
- L’ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dell’ente locale da cui dipendono. Viene configurata la possibilita’ che servizi sociali gestiti in economia dal comune siano affidati alla gestione a mezzo di istituzione.
- Il regolamento determina la pianta organica del personale, l’assetto organizzativo dell’istituzione, le modalita’ di esercizio dell’autonomia gestionale, l’ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
- Il regolamento puo’ prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonche’ a collaborazione ad alto contenuto di professionalita’.
Il consiglio comunale approva gli atti fondamentali della istituzione e inoltre e’ competente sulla copertura degli eventuali costi sociali.
ART 38 : ORGANI DELL’ISTITUZIONE E DELL’AZIENDA
Gli organi dell’istituzione e dell’azienda sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
ART 39 : CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il consiglio di amministrazione e’ nominato dal consiglio comunale fuori dal proprio seno tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
- Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali requisiti richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione.
Il consiglio di amministrazione provvede all’adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.
ART 40 : IL PRESIDENTE
Il presidente e’ nominato dal consiglio comunale contestualmente alla nomina del consiglio di amministrazione.
- I requisiti per la nomina del presidente sono analoghi a quanto previsto al comma secondo dell’art. 39.
Il presidente rappresenta l’ente, presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull’esecuzione degli atti del consiglio ed adotta, in caso di necessita’ ed urgenza, provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratificai nella prima seduta del consiglio di amministrazione.
ART 41 : IL DIRETTORE
Il direttore e’ nominato dalla giunta comunale secondo le modalita’ previste dal regolamento.
Dirige l’attivita’ dell’istituzione, e’ il responsabile del personale, garantisce la funzionalita’ dei servizi, adotta i provvedimenti necessari assicurando l’attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi dell’istituzione.
ART 42 : NOMINA E REVOCA
La nomina degli amministratori dell’istituzione e dell’azienda speciale viene fatta dal consiglio comunale sulla base di un documento programmatico corredato dall’elencazione delle competenze necessarie alla nomina.
- Il documento proposto, sottoscritto da almeno un quinto dei consiglieri, deve essere presentato al segretario del comune almeno cinque giorni prima dell’adunanza.
- Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta del sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri comunali, dal consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
Ogni componente del consiglio di amministrazione deve all’inizio e alla fine del mandato comunicare, in omaggio al principio della trasparenza e in accordo alle modalita’ stabilite nel regolamento, fotocopia dei redditi posseduti.
ART 43 : SOCIETA’ A PREVALENTE CAPITALE LOCALE
Negli statuti della societa’ a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le societa’ ed il comune.
ART 44 : GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI
Il comune sviluppa con gli altri comuni e la provincia rapporti volti a costituire le forme associative piu’ appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attivita’, ai servizi, alle funzioni, nell’interesse della comunita’ locale. Forme associative di cooperazione
ART 45 : PRINCIPIO DI COOPERAZIONE
L’attivita’ dell’ente tesa a conseguire uno o piu’ obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei presidi e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi e intese di cooperazione.
ART 46 : CONVENZIONI
Il comune si avvale della facolta’, prevista per legge, di stipularei con altri comuni o enti pubblici o enti strumentali o con la provincia particolari forme di accordo rappresentate dalle convenzioni.
- La convenzione esprime un accordo pattizio diretto a costituire uffici e gestioni comunali, a gestire opere pubbliche, a realizzare iniziative, programmi speciali ed altri servizi.
- Tra le possibilita’ contenute nel comma precedente trova spazio, nell’ottica del contenimento dei costi di gestione e nell’ambito della normativa vigente, la gestione in convenzione con altro comune del servizio di segreteria comunale.
- E’ prevista per l’espletamento di particolari servizi sociali a valenza socio assistenziale o di pubblica istruzione o per altre finalita’ istituzionali, la stipula di convenzioni con enti pubblici, strumentali, morali e istituti privati.
Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
ART 47 : CONSORZIO
Il consorzio e’ espressione di un ente comunitario a dimensione associativa.
- La forma consortile riguarda servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, che per economia di scala non rendono conveniente l’istituzione di una azienda speciale, oppure il ricorso alle forme organizzative per i servizi stessi di cui all’articolo precedente.
Il consorzio e’ costituito dal consiglio comunale. Le norme costitutive, organizzative del consorzio sono disciplinate dalla legge.
ART 48 : UNIONE DI COMUNI
In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistono le condizioni, costituisce, nelle forme e con finalita’ previste dalla legge, unione di comuni con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi piu’ efficienti.
ART 49 : ACCORDI DI PROGRAMMA
Il comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi che necessitano di un concorso interessante piu’ enti pubblici, promuove e conclude accordi di programma.
L’accordo, oltre alle finalita’ perseguite deve prevedere le forme per l’attivazione dell’eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare: A) determinare tempi e modalita’ delle attivita’ preordinate e necessarie alla realizzazione dell’accordo; B) individuare attraverso strumenti appropriati: piano finanziario, costi, fonti di finanziamento, i rispettivi rapporti fra enti coinvolti; C) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimentoi. PARTECIPAZIONE POPOLARE
ART 50 : PARTECIPAZIONE
Il comune promuove e facilita la partecipazione dei cittadini all’attivita’ dell’ente.
- A tal fine il comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’ente.
- Sono consentite ai cittadini forme di intervento nella formazione degli atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
L’amministrazione attiva, qualora ne ricorrano i presupposti, forme di consultazioni finalizzate all’acquisizione dei pareri di soggetti economici su specifici problemi. Iniziativa politica e amministrativa
ART 51 : INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVOi
I cittadini e i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facolta’ di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
- Gli interessi da tutelare possono essere rappresentati da singoli cittadini nonche’ da soggetti collettivi che intervengono in rappresentanza di un interesse diffuso del quale puo’ essere portatore un’associazione o un comitato.
- Il responsabile del procedimentoi cura gli atti dai quali consegue l’adozione del provvedimento dandone contestualmente la dovuta notizia, secondo i modi e i tempi previsti dalla legge, agli interessati.
- Spetta al regolamento l’individuazione delle unita’ organizzative responsabili dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale dell’adozione del provvedimento finale.
- Nel caso in cui particolari esigenze di celerita’ o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi lo renda particolarmente gravosa, e’ consentito, derogando dalla comunicazione personale, ricorrere a forme di pubblicita’ e di informazione ritenute idonee di volta in volta dall’amministrazione procedente.
- Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono prestare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all’oggetto del procedimento.
- Il responsabile dell’istruttoria entro venti giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma sei deve pronunciarsi sull’accoglimento o meno, o rimettere le sue conclusioni all’organo comunale competente all’emanazione del provvedimento finale.
- Il mancato o parziale accoglimento delle richieste deve essere adeguatamente motivato.
- Se l’intervento partecipativo non esita in un provvedimento, l’amministrazione deve comunque esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull’istanza, petizione o proposta.
- I soggetti di cui al primo comma hanno altresi’ diritto di prendere visione di tutti gli atti del procedimento, fatta eccezione per quelli che il regolamento sottrae all’accesso.
E’ prevista la possibilita’ che l’amministrazione procedente possa concludere senza pregiudizio dei diritti di terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.
ART 52 : ISTANZE
I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si richiedono ragioni su specifici aspetti dell’attivita’ amministrativa.
- La risposta all’interrogazione viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal sindaco, o dal segretario, o dal dipendente o comunque da chi e’ parte in causa a seconda della natura politica o gestionale dell’aspetto sollevato.
Il regolamento stabilisce le modalita’ della interrogazione, nonche’ i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta.
ART 53 : PETIZIONI
Tutti i cittadini possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per sollecitare l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessita’.
- Compete al regolamento di cui al terzo comma dell’articolo precedente la definizione della procedurai della petizione, dei tempi, delle forme di pubblicita’ e dell’assegnazione all’organo competente. Quest’ultimo procede all’esame attuando le conseguenziali procedure che possono esitare, in caso contrario, nella archiviazione della stessa petizione previa espressa motivazione ed adeguata pubblicizzazione.
- La petizione e’ esaminata dall’organo competente entro 60 giorni dalla presentazione.
- Se il termine previsto al comma terzo non e’ rispettato ciascun consigliere puo’ sollevare la questione in consiglio chiedendo ragione al sindaco del ritardo e provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il sindaco e’ comunque tenuto a porre la petizione all’ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso di cui e’ garantita al soggetto proponente la comunicazione.
ART 54 : PROPOSTE
I cittadini possono avanzare proposte pertinenti e fondate per l’adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro 60 giorni successivi all’organo competente, corredate dal parere dei servizi interessati e del segretario, nonche’ dell’attestazione relativa alla copertura finanziaria.
- L’organo competente deve sentire i proponenti dell’iniziativa entro trenta giorni successivi all’avvenuta conoscenza della proposta.
E’ prevista, ad ogni buon fine, la possibilita’ di accordi tra l’amministrazione comunale e i proponenti al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui e’ stata promossa l’iniziativa popolare. Associazionismo e partecipazione
ART 55 : PRINCIPI GENERALI
Il comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini finalizzate a scopi ed obiettivi sociali. A tal riguardo il comune adottera’ iniziative di informazione, procedure di coinvolgimento, forme di intervento economico.
I criteri sui quali si articola la metodologia dell’azione amministrativa nei confronti delle forme associative e cooperative e’ stabilita, in sede di consiglio comunale, da appositi atti deliberativi.
ART 56 : ASSOCIAZIONI
La giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e in ossequio alle finalita’ del precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull’attivita’ delle associazioni, devono essere precedute dalla consultazione degli organismi collegiali delle stesse associazioni.
ART 57 : ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica.
- L’amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi puo’ promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalita’ da perseguire, requisiti per l’adozione, composizione degli organi di direzione, modalita’ di acquisizione dei fondi e la loro gestione;
Gli organismi previsti al comma precedente sono sentiti nelle materie di pertinenza.
ART 58 : PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI
Alle commissioni come definite nel secondo comma dell’art. 11, parteciperanno anche membri esterni al consiglio comunale.
Spetta al regolamento la definizione dettagliata delle norme di partecipazione alle commissioni.
ART 59 : DIRITTO DI ACCESSO
Ai cittadini singoli o associati e’ garantita la liberta’ di accesso agli attii dell’amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalita’ definite dal regolamento.
- Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che per effetto delle disposizioni legislative siano riconosciuti o dichiarati non ostensibili, nonche’ quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
Il regolamento oltre a definire le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui e’ auspicabile l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
ART 60 : DIRITTO DI INFORMAZIONE
Tutti gli atti dell’amministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
- L’ente si avvarra’ oltre che dei sistemi della notificazione e della pubblicazione all’albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti piu’ idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti. Tra questi mezzi di comunicazione figura l’informazione a mezzo stampa con spazi di intervento garantiti ai gruppi politici rappresentati in consiglio comunale.
- L’informazione deve avere i presupposti della completezza, tempestivita’, imparzialita’, della trasparenza e, per gli atti destinati ad una pluralita’ di soggetti, deve avere carattere di generalita’.
- Compete alla giunta comunale l’adozione dei provvedimenti organizzativi che diano sostanza e concretezza al diritto di informazione.
Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall’art. 26 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
ART 61 : REFERENDUM
E’ previsto il ricorso a forme di consultazioni popolari, sotto forma di referendum consultivi riguardanti materie di esclusiva competenza locale.
- I referendum non possono essere indetti su materie afferenti a tributi locali e tariffe, su attivita’ amministrative vincolate da leggi statali o regionali, nonche’ su materie che sono gia’ state oggetto di precedente consultazione referendaria nell’arco dell’ultimo quinquennio.
I soggetti promotori del referendum possono essere: A) il 25 per cento del corpo elettorale; B) il consiglio comunale.
ART 62 : EFFETTI DEL REFERENDUM
Entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati da parte del sindaco, il consiglio comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
- Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.
- Il referendum non puo’ avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
Spetta al regolamento la definizione delle modalita’ di svolgimento del referendum nonche’ la determinazione delle condizioni di validita’.
ART 63 : DIFENSORE CIVICO
Il difensore civico e’ il garante dell’imparzialita’ e del buon andamento della pubblica amministrazione.
- Il difensore civico e’ nominato dal consiglio comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei consiglieri assegnati al comune, nella seduta immediatamente successiva a quella di elezione del sindaco e della giunta.
- Resta in carica con la stessa durata del consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all’insediamento del successivo.
Il difensore civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del sindaco con la seguente formula: giuro di osservare lealmente le leggi dello stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene.
ART 64 : INCOMPATIBILITA’ E DECADENZA
La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza e competenza giuridico amministrativa.
- Non puo’ essere nominato difensore civico chi si trova nelle condizioni di ineleggibilita’ alla carica di consigliere comunale.
Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualita’ di consigliere o per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilita’ indicate nel comma precedente. La decadenza e’ pronunciata dal consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Puo’ essere revocata dall’ufficio con deliberazione motivata del consiglio comunale per grave inadempienza degli obblighi assegnati.
ART 65 : MEZZI E PREROGATIVE
L’ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell’amministrazione comunale.
- Il difensore civico puo’ intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l’amministrazione comunale e gli enti affidatari di servizi pubblici, facendo valere la legittimita’ degli atti di sua competenza.
- A tale fine puo’ fare riferimento alle strutture responsabili attivando, presso le sedi interessate, le richieste necessarie all’espletamento del suo mandato nei limiti previsti dalla legge e dalle disposizioni vigenti.
- Acquisiti gli elementi di valutazione il difensore civico trasmette verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino o ai cittadini che ne hanno chiesto l’intervento, con riserva di sollecitazione personale presso gli organi amministrativi responsabili qualora emergessero disfunzioni, abusi, carenze od omissioni.
L’amministrazione interviene, su specifica segnalazione del difensore civico, procedendo, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, al riesame della praticai e delle eventuali responsabilita’.
ART 66 : RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE
Il difensore civico presenta, annualmente, una relazione sull’attivita’ svolta nell’anno precedente, segnalando le eventuali disfunzioni riscontrate e proponendo suggerimenti finalizzati al miglioramento dell’attivita’ amministrativa.
La relazione viene discussa dal consiglio e resa pubblica.
ART 67 : FUNZIONE NORMATIVA
Lo statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune.
Su iniziativa della maggioranza qualificata consiliare e’ ammessa l’introduzione di modifiche statutarie.
ART 68 : REGOLAMENTI
Il comune emana regolamenti nel rispetto della legge e dello statuto.
- I regolamenti verteranno sul funzionamento degli organi e degli uffici, sull’organizzazione e sul funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione.
- I regolamenti, redatti da apposite commissioni consiliari, saranno assunti con appositi atti deliberativi.
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